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Sez. 3, Sentenza n. 3285 del 22/10/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215163 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Ritenuta sussistenza della continuazione - Necessità di specifica motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215163-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In sede di patteggiamento, per quanto, attiene al calcolo della pena con precipuo riferimento all'istituto della continuazione, il giudice è tenuto solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con la applicazione della pena base indicata dal richiedente e che l'aumento ex art. 81 c.p. sia contenuto nel triplo della pena base proposta. Va esclusa la necessità, nella sentenza de qua, di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)