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Sez. 2, Sentenza n. 799 del 17/03/1972 (Rv. 356963 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - DISCREZIONALITA - LIMITI - MUTAMENTO DI MANSIONI E QUALIFICA PER ACCORDO TRA LE PARTI - INAPPLICABILITA DEI SUDDETTI LIMITI - RAPPORTI DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI - APPLICABILITA DEI SUDDETTI PRINCIPI.*
Stato
decisa il 1972-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356963-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - DISCREZIONALITA - LIMITI - MUTAMENTO DI MANSIONI E QUALIFICA PER ACCORDO TRA LE PARTI - INAPPLICABILITA DEI SUDDETTI LIMITI - RAPPORTI DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI - APPLICABILITA DEI SUDDETTI PRINCIPI.*

L'imprenditore ha il potere discrezionale di adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa da quella per cui e stato assunto, da esplicarsi in relazione alle esigenze della produzione di beni e di servizi, propria dell'impresa. In tale ipotesi valgono i limiti posti dall'art 2103 cod civ, al suddetto potere di variazione che, se puo essere insindacabilmente esercitato dal datore di lavoro, non deve essere causa ne di diminuzione della retribuzione ne di mutamento sostanziale nella posizione del prestatore di lavoro. Nell'ipotesi in cui i mutamenti di mansioni e di qualifica avvengano per l'intervenuto accordo tra il lavoratore, che ha preso l'iniziativa di richiederli, ed il datore di lavoro, che ha accolto tale istanza, non si applicano i limiti suindicati. Tali principi non sono derogati dalle norme del RD 8 gennaio 1931, n 148 e del relativo regolamento disciplinanti i rapporti di lavoro degli autoferrotranvieri.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)