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Sez. U, Sentenza n. 1381 del 20/03/1978 (Rv. 390758 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI - DEFINITIVITA - CONDIZIONI - ASSEGNAZIONE NON DISCREZIONALE MA IMPOSTA ALL'IMPRENDITORE DAL REGOLAMENTO INTERNO DI UN ENTE - PUBBLICO ECONOMICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390758-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI - DEFINITIVITA - CONDIZIONI - ASSEGNAZIONE NON DISCREZIONALE MA IMPOSTA ALL'IMPRENDITORE DAL REGOLAMENTO INTERNO DI UN ENTE - PUBBLICO ECONOMICO - IRRILEVANZA.*

L'art 13 dello statuto dei lavoratori, secondo cui l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori diviene definitiva, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato nei contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi, si applica anche quando l'assegnazione del dipendente alle mansioni superiori - di cui sia vacante la relativa titolarita - abbia luogo non per scelta discrezionale dell'imprenditore, ma in esecuzione del regolamento interno di un ente pubblico economico, che preveda come obbligatoria la sostituzione in caso di assenza o di impedimento del titolare delle mansioni superiori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)