Sez. L, Sentenza n. 257 del 12/01/1984 (Rv. 432521 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE E MANSIONI SUPERIORI - DEFINITIVITÀ - CONDIZIONI - ASSEGNAZIONE NON DISCREZIONALE MA IMPOSTA ALL'IMPRENDITORE DAL REGOLAMENTO INTERNO DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE E MANSIONI SUPERIORI - DEFINITIVITÀ - CONDIZIONI - ASSEGNAZIONE NON DISCREZIONALE MA IMPOSTA ALL'IMPRENDITORE DAL REGOLAMENTO INTERNO DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IRRILEVANZA.*
L'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori diviene definitiva, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato nei contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi, si applica anche quando detta assegnazione abbia luogo non per scelta discrezionale dell'imprenditore ma in esecuzione del regolamento di un ente pubblico economico che preveda come obbligatoria la sostituzione in caso di assenza o impedimento del titolare delle mansioni superiori. (Conf 1381/78, mass n 390758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)