Sez. U, Sentenza n. 14470 del 10/10/2002 (Rv. 557812 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione avverso le pronunce della Sezione disciplinare del CSM - "Ex" art. 360 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Accertamento dei fatti - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - da correlare, quanto alla sua proponibilità, all'art. 360 cod. proc. civ., secondo quanto dispone l'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, a mente del quale detto mezzo è soggetto, in mancanza di specifica e contraria disposizione, alle norme generali del rito civile - non può essere rivolto a conseguire il riesame dei fatti e del risultato probatorio che abbia formato oggetto di accertamento e apprezzamento da parte della Sezione predetta, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ovvero da errori giuridici.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)