Sez. 3, Ordinanza n. 24278 del 22/11/2007 (Rv. 600772 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Riserva di pronuncia di cui all'art. 186 cod. proc. civ. - Oggetto della riserva di decisione dal giudice eventualmente individuato prima di riservarsi - Vincolo all'ambito della decisione da assumersi - Esclusione - Rimedi esperibili nel corso del procedimento di esecuzione forzata e con riferimento all'opposizione all'esecuzione - Individuazione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE
In tema di provvedimenti del giudice, con riferimento alla riserva di pronuncia di cui all'art. 186 cod. proc. civ. (nella specie nel corso del procedimento di esecuzione forzata), non costituisce un vincolo all'ambito della decisione da assumersi l'individuazione dell'oggetto della riserva di decisione. Infatti, la suddetta norma riferisce genericamente ai "provvedimenti opportuni" l'oggetto della riserva; inoltre, qualora il giudice estenda l'ambito del provvedimento riservato al di là dell'oggetto della riserva che eventualmente abbia individuato prima di riservarsi, si può porre, avendo egli provveduto oltre quell'oggetto, soltanto un problema di violazione del contraddittorio in danno delle parti, per non avere esse avuto la possibilità di interloquire, e tale violazione andrà fatta valere con i mezzi di tutela eventualmente possibili secondo la natura e lo stato del procedimento. Pertanto, in relazione all'esecuzione forzata, nel caso in cui si configuri la suddetta eventualità, il rimedio da esperire sarà quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., mentre con riferimento all'opposizione all'esecuzione vengono in rilievo i mezzi di tutela normalmente esercitabili in qualsiasi procedimento di cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)