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Sez. 1, Ordinanza n. 14773 del 17/10/2002 (Rv. 557967 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti ordinatori retrattabili e/o inidonei a pregiudicare la decisione della causa - Impugnazione con istanza di regolamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557967-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il regolamento di competenza deve ritenersi esperibile soltanto con riferimento alle sentenze o ai provvedimenti che, di queste, abbiano il carattere della definitività perché irretrattabili, e non anche alle decisioni meramente ordinatorie, retrattabili o, comunque, inidonee a pregiudicare la decisione della causa, ancorché non rispettose dell'ortodossia processuale (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta avverso la decisione del giudice unico presso il tribunale che, con provvedimento interinale e riservata ogni ulteriore e migliore valutazione al giudizio di merito, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione di alcune delibere adottate in sede di assemblea ordinaria e straordinaria dagli amministratori di una SRL, istanza fondata sull'asserita incompetenza per territorio del giudice "de quo").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)