Sez. 3, Sentenza n. 16169 del 21/12/2001 (Rv. 551316 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Domanda proposta da ciascuno dei coltivatori "pro quota" - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE
La domanda proposta dai conduttori di un fondo rustico nei confronti del concedente, per il conseguimento dell'indennizzo di legge per miglioramenti apportati al fondo stesso, introduce - siccome tesa a conseguire, da parte di ciascuno di essi, la tutela della propria quota di credito - un giudizio a litisconsorzio non già necessario, ma meramente facoltativo, sì che l'eventuale ricorso per Cassazione può, del tutto legittimamente, venir proposto da uno soltanto degli aventi diritto, sul quale non incombe, pertanto, alcun onere di notifica del gravame nei confronti degli altri litisconsorti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)