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Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 22/01/2004 (Rv. 569578 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO | Unicità formale della sentenza e autonomia sostanziale delle rispettive posizioni - Riunione delle relative impugnazioni - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569578-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO

In materia di procedimento civile, in caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole "causae petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori; e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce -sebbene formalmente unica- consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti, e senza che venga compromesso l'interesse all'unitaria trattazione di questioni di identico oggetto, che ben può trovare soddisfazione nell'esame delle separate impugnazioni nella medesima udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)