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Sez. 3, Sentenza n. 1079 del 19/04/1974 (Rv. 369035 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE -NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369035-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE -NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'Azione per il risarcimento del danno, che mira alla reintegrazione del patrimonio leso dal fatto dannoso e quindi alla realizzazione, in concreto, di un vantaggio, e atto di ordinaria amministrazione; con la conseguenza che, se il danno sia stato subito da un minore, il genitore esercente la patria potesta puo promuoverla senza autorizzazione del giudice tutelare. (V 1008'68, mass n 332421).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)