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Sez. 3, Sentenza n. 1008 del 30/03/1968 (Rv. 332421 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - AZIONE DI RISARCIMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI - TRANSAZIONE DELLA LITE RELATIVA- NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332421-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - AZIONE DI RISARCIMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI - TRANSAZIONE DELLA LITE RELATIVA- NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non occorre l'autorizzazione del giudice tutelare perche il genitore possa promuovere, nell'interesse del figlio minore, giudizio di risarcimento e di liquidazione dei danni. Tale autorizzazione non e necessaria neppure perche il genitore possa transigere le suddette liti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)