Sez. 6, Sentenza n. 6842 del 09/01/2004 Cc. (dep. 18/02/2004) Rv. 227880 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IN GENERE | Sequestro - Illegittimità della perquisizione - Effetti sul sequestro - Sussistenza - Esclusione - "Ratio".
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IN GENERE
In tema di sequestro, l'accertata illegittimità della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (la Corte ha precisato che le cose sequestrate nel corso di una perquisizione illegittima devono comunque considerarsi apprese in forza del potere dovere attribuito alla polizia giudiziaria dall'art. 354 comma secondo cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 5 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 253, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 253, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 247, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)