Sez. 3, Sentenza n. 2450 del 18/06/1997 Cc. (dep. 26/09/1997) Rv. 209228 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - DENUNCIA - DA PARTE DI PRIVATI | Decreto di perquisizione e sequestro emanato in seguito a denuncia anonima - Nullità - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - DENUNCIA - DA PARTE DI PRIVATI
È nullo il decreto di perquisizione e sequestro emanato in seguito a denuncia anonima e, quindi, utilizzato come mezzo di acquisizione di una notizia di reato e non come mezzo di ricerca della prova. Infatti, la denuncia confidenziale o anonima - non inseribile negli atti ed inutilizzabile - non può qualificarsi notizia di reato idonea a dare inizio alle indagini preliminari: se tale notizia è specifica e verosimile, il Pubblico Ministero può disporre accertamenti per verificare la sua fondatezza, ma queste investigazioni - volte allo scopo di acquisire elementi di prova utilizzabili - si pongono fuori delle indagini preliminari in quanto sfornite di pregressa "notitia criminis", sicché l'accusa non può procedere a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. (Nella specie la S.C. ha osservato che la circostanza che la perquisizione abbia avuto esito positivo (perché conclusasi con il reperimento di documenti utili alle successive indagini) è evento irrilevante a neutralizzare l'originaria illegittimità; inoltre, in conseguenza dello stretto rapporto funzionale tra l'atto di ricerca della prova - perquisizione - e la sua materiale apprensione - sequestro - l'illegittimità del primo si estende al secondo provvedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 240, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 333 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)