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Sez. 3, Ordinanza n. 18464 del 05/07/2024 (Rv. 671793-01)

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Medici specializzandi - Specializzazione in "Medicina del lavoro" - Diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie - Sussistenza - Fondamento - Inclusione negli elenchi allegati alle direttive - Accertamento dell'equipollenza ai corsi previsti in almeno due Stati membri - Necessità - Esclusione. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671793-01

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

Il corso di specializzazione di "Medicina del lavoro" è del tutto corrispondente, e non meramente equipollente, a quello denominato "Occupational medicine", incluso nell'elenco di cui all'art. 7 della direttiva n. 75/362/CEE, di cui costituisce la mera traduzione in italiano, di modo che la relativa frequenza dà diritto, per ciò solo, all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di una verifica che ha natura di mero diritto, senza necessità dell'accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie di corsi inclusi nelle direttive ovvero istituiti in almeno due Stati membri.

Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)