Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37251 del 29/11/2021 (Rv. 663320 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Medici specializzandi - Indennità spettante per la mancata percezione di adeguata remunerazione - Inclusione dei corsi negli appositi elenchi o loro equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Onere della relativa prova - Ripartizione - Contestazione di tale inserimento o della detta equipollenza - Natura di mera difesa.
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa.
Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)