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Sez. 2, Sentenza n. 919 del 10/04/1963 (Rv. 261293 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - MANCANZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 174 COD PROC CIV - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1963-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261293-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - MANCANZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 174 COD PROC CIV - NULLITA - INSUSSISTENZA.*

La sostituzione del giudice istruttore, ancorche disposta senza che concorrano le condizioni contemplate dall'art 174 (impedimento o gravi ragioni di servizio), non inficia la regolare Costituzione del giudice e non integra una causa di nullita del giudizio e della sentenza. (Conf 2148'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)