Sez. 2, Sentenza n. 919 del 10/04/1963 (Rv. 261293 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - MANCANZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 174 COD PROC CIV - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - MANCANZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 174 COD PROC CIV - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
La sostituzione del giudice istruttore, ancorche disposta senza che concorrano le condizioni contemplate dall'art 174 (impedimento o gravi ragioni di servizio), non inficia la regolare Costituzione del giudice e non integra una causa di nullita del giudizio e della sentenza. (Conf 2148'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)