Sez. 3, Sentenza n. 6964 del 22/05/2001 (Rv. 546878 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Del giudice individuato dalle tabelle, per esigenze di servizio, senza formale provvedimento da parte del presidente del Tribunale - Nullità del procedimento e della sentenza - Esclusione - Fondamento - Mera irregolarità - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
Non costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, perché, ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. la nullità di un atto per inosservanza di forme non può esser pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)