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Sez. 1, Sentenza n. 44223 del 17/09/2014 Ud. (dep. 23/10/2014) Rv. 260899 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - DOMANDE VIETATE | Divieto di domande suggestive - Riferibilità al giudice - Esclusione - Limite delle domande nocive - Sussistenza - Eccezione formulata nel corso dell'assunzione dell'atto istruttorio - Necessità.
Stato
decisa il 2014-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260899-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - DOMANDE VIETATE

Il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive, in relazione alle quali la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell'acquisizione dell'atto istruttorio e non può essere sollevata per la prima volta con l'atto d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)