Sez. 3, Sentenza n. 4481 del 22/08/1985 (Rv. 441947 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - COLTIVATORE DIRETTO ACQUIRENTE DI FONDO RUSTICO - FACOLTÀ DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO D'AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - CONDIZIONI E LIMITI EX ART. 2 LEGGE N. 176 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - COLTIVATORE DIRETTO ACQUIRENTE DI FONDO RUSTICO - FACOLTÀ DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO D'AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - CONDIZIONI E LIMITI EX ART. 2 LEGGE N. 176 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
La facoltà dell'acquirente di fondo rustico, che abbia la qualità di coltivatore diretto, di ottenere la risoluzione anticipata del contratto di affitto del fondo medesimo a conduttore non coltivatore diretto, non è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176, che riguarda il diverso caso dell'affitto a conduttore coltivatore diretto, e resta regolata dal disposto dell'art. 1 quarto comma della legge 22 luglio 1966 n. 606, non abrogato, né modificato dalla legge 11 febbraio 1971 n. 11. (V 1742/82, mass n 419585).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)