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Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 02/04/1982 (Rv. 419874 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE E DOMANDA, IN VIA ALTERNATIVA SENZA OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO, DI LIQUIDAZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - ACCOGLIMENTO DELLA PRIMA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE NEL PROSIEGUO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419874-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE E DOMANDA, IN VIA ALTERNATIVA SENZA OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO, DI LIQUIDAZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - ACCOGLIMENTO DELLA PRIMA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE NEL PROSIEGUO - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora l'attore, oltre alla richiesta di liquidazione del danno nello stesso giudizio, avanzi, in via alternativa e senza opposizione del convenuto, istanza di liquidazione in separato giudizio, il giudice adito, ove intenda aderire alla prima domanda, può anche pronunciare nell'Esercizio dei poteri conferitigli dall' art. 278 cod. proc. civ., sentenza non definita sull'an debeatur, rimettendo al prosieguo la Determinazione del quantum. In tale ipotesi, peraltro, l'attore, che non abbia già provveduto ad allegare e dimostrare il concreto verificarsi del danno ed il suo ammontare, fidando sulla formulazione della suddetta domanda alternativa, deve essere messo in grado di assolvere il relativo Onere probatorio nella prosecuzione del processo disposta con la sentenza non definitiva. (V 241/78, mass n 389533).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)