Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 17/05/1962 (Rv. 251859 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONTROVERSIA CIVILE GIA DECISA CON GIUDICATO - INVOCAZIONE DEL GIUDICATO IN UN SUCCESSIVO PROCESSO CIVILE - PENDENZA DI UN GIUDIZIO PENALE INFLUENTE SULLA DECISIONE DEL PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE DI QUESTO - ESCLUSIONE - EVENTUALE REVOCAZIONE DEL GIUDICATO CIVILE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA SENTENZA PENALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONTROVERSIA CIVILE GIA DECISA CON GIUDICATO - INVOCAZIONE DEL GIUDICATO IN UN SUCCESSIVO PROCESSO CIVILE - PENDENZA DI UN GIUDIZIO PENALE INFLUENTE SULLA DECISIONE DEL PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE DI QUESTO - ESCLUSIONE - EVENTUALE REVOCAZIONE DEL GIUDICATO CIVILE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA SENTENZA PENALE.*
Qualora la controversia civile sulla decisione della quale avrebbe potuto avere influenza la cognizione del reato devoluta al giudice penale, risulti gia decisa con sentenza passata in giudicato, e questa venga invocata in un successivo e diverso processo, non e applicabile l'art 3 cod proc pen. in siffatta ipotesi la decisione del giudice penale puo determinare uno dei presupposti utili per la revocazione della pregressa sentenza civile, ma niuna influenza puo avere in altro processo civile in corso, non potendo il giudice di questo disapplicare una precedente sentenza, che per effetto del giudicato penale dovesse qualificarsi ingiusta, dal momento che egli e vincolato all'accertamento in essa contenuto ed avente autorita di giudicato, salva la facolta di sospendere il processo, ai sensi dell'art 337, secondo comma, cod proc civ, ove avvenga che contro la sentenza sia proposta impugnazione per revocazione.*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)