Sez. 2, Sentenza n. 10978 del 20/12/1994 (Rv. 489333 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Situazione giuridica accertata o costituita da una sentenza oggetto di revocazione ex art. 396 cod.proc.civ. -Pendenza della fase rescindente del giudizio di revocazione - Sospensione necessaria del giudizio il cui antecedente logico è costituito dalla sentenza sottoposta a giudizio di revocazione - Esclusione -.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non sono ravvisabili i presupposti della sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod.proc. civ. in un processo concernente una situazione giuridica che trovi il suo antecedente logico nella situazione giuridica accertata o costituita da una sentenza oggetto di giudizio di revocazione (c.d. straordinaria) ai sensi dell'art. 396 cod. proc. civ., fin quando di questo giudizio non sia conclusa la fase rescindente e iniziata la fase rescissoria (non rilevando, al riguardo, che, ove non risulti necessaria l'assunzione di nuove prove, una stessa sentenza possa contenere insieme alla pronuncia rescindente anche quella rescissoria), in applicazione del principio secondo cui la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente), sia di pregiudizialità giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio), e tenuto presente che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)