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Sez. 1, Sentenza n. 3966 del 27/02/2004 (Rv. 570610 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Risarcimento del danno per occupazione appropriativa - Somma liquidata dal giudice - Decurtazione della somma depositata a titolo di indennità di esproprio per il medesimo suolo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570610-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la somma a tale titolo liquidata dal giudice non deve essere decurtata della somma depositata dall'espropriante presso la cassa depositi e prestiti quale indennità per l'espropriazione del medesimo suolo, atteso che quest'ultima non può essere ritirata dall'espropriato, il quale ha ottenuto il riconoscimento di un credito risarcitorio (per l'assenza di legittimi provvedimenti ablativi), ma può essere richiesta in restituzione dall'espropriante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)