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Sez. 1, Sentenza n. 22923 del 09/10/2013 (Rv. 628187 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO | Efficacia liberatoria per l'espropriante - Condizioni - Risarcimento del danno conseguente ad occupazione appropriativa o usurpativa - Deposito di somme liquidate a titolo di indennità di esproprio o d'occupazione temporanea - Efficacia liberatoria - Esclusione - Detraibilità dalla somma liquidata a titolo di risarcimento - Presupposti.
Stato
decisa il 2013-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628187-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO

Il deposito di somma a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione, ai sensi degli artt. 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ha efficacia liberatoria, per l'espropriante debitore, soltanto nell'ambito di una procedura espropriativa perfezionatasi con l'emissione di un valido ed efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea e non anche ai fini del risarcimento del danno derivante dalla perdita di proprietà conseguente ad un'occupazione appropriativa o usurpativa: in tal caso, infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere corrisposta direttamente al danneggiato, con detrazione dall'importo dovuto delle sole somme eventualmente già incassate da quest'ultimo, potendo l'espropriante legittimamente chiedere la restituzione di quelle ancora giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)