Sez. U, Sentenza n. 1472 del 21/06/1967 (Rv. 328150 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO E INDICAZIONE DEL GIUDICE INVESTITO DELLA GIURISDIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DUBBI SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - SUFFICIENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO E INDICAZIONE DEL GIUDICE INVESTITO DELLA GIURISDIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DUBBI SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - SUFFICIENZA.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione e ammissibile anche se l'istante non contesti formalmente la giurisdizione del giudice adito e non indichi il giudice cui la giurisdizione spetterebbe, potendo l'interesse derivare anche dall'esistenza di ragionevoli dubbi in proposito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)