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Sez. U, Sentenza n. 1472 del 21/06/1967 (Rv. 328150 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO E INDICAZIONE DEL GIUDICE INVESTITO DELLA GIURISDIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DUBBI SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328150-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO E INDICAZIONE DEL GIUDICE INVESTITO DELLA GIURISDIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DUBBI SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - SUFFICIENZA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione e ammissibile anche se l'istante non contesti formalmente la giurisdizione del giudice adito e non indichi il giudice cui la giurisdizione spetterebbe, potendo l'interesse derivare anche dall'esistenza di ragionevoli dubbi in proposito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)