Sez. L, Ordinanza n. 9617 del 13/04/2025 (Rv. 674782-02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE | Enti Locali - Lavoratori assunti dall’1.1.1996 - Trattamento di fine servizio - Superamento della disciplina pubblicistica - Dipendenti già in servizio al 31.12.1995 - Contrattazione collettiva - Rilevanza - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE
In tema di enti locali, solo per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996 è previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo l'art. 2120 c.c., con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti previsti dalla disciplina pubblicistica, mentre, per quel che riguarda i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 1995, è demandata alla contrattazione collettiva la sola definizione delle modalità applicative della disciplina.
Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)