diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 5717 del 09/03/2018 (Rv. 647525 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di fine servizio - Successione "mortis causa" - Criteri generali - Applicabilità - Coniuge separato senza assegno - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647525-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

In tema di indennità premio di servizio, nel regime vigente anteriormente alla l. n. 335 del 1995 - il cui art. 2, comma 5, ha disposto che, per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle P.A. di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto, e, cioè, costituiscono una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato che, nel caso di decesso del lavoratore, deve considerarsi già facente parte del suo patrimonio - la forma di devoluzione anomala solo ad alcuni soggetti, di cui all'art. 3 della l. n. 152 del 1968, che, indicando come destinatarie le persone integrate nel nucleo familiare del "de cuius", dalla cui retribuzione ricevevano un sostentamento, deroga ai principi generali della successione "mortis causa", trova fondamento nella ritenuta funzione previdenziale del trattamento in questione; ne consegue che dal novero degli aventi diritto deve escludersi il coniuge separato superstite che non alleghi e provi di essere titolare di assegno di mantenimento a carico del "de cuius".

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)