diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2569 del 20/02/2003 (Rv. 560605 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - IN GENERE | Mancato adempimento - Risoluzione della disposizione testamentaria - Norme in tema di risoluzione contrattuale - Applicabilità - Conseguenze in tema di prova della non imputabilità dell'inadempimento.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560605-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - IN GENERE

Alla risoluzione delle disposizioni testamentarie per inadempimento richiesta dall'erede nei confronti del legatario si applicano le norme ed i principi che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli artt. 1453 ss. per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compreso quello secondo il quale incombe sul debitore la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 648, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)