Sez. 2, Sentenza n. 5124 del 09/06/1997 (Rv. 505029 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - IN GENERE | Inadempimento dell'onere - Risoluzione della disposizione testamentaria - Applicazione delle norme in tema di risoluzione contrattuale - Necessità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - IN GENERE
Alla risoluzione della disposizione testamentaria domandata dall'erede nei confronti del legatario (o del coerede) inadempiente all'eventuale "modus" apposto dal testatore (espressamente qualificata in termini di risoluzione per inadempimento dall'art 648 cod. civ.), devono ritenersi applicabili le norme che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli artt. 1453 e segg. cod. civ. per la mancata esecuzione di obbligazioni, con particolare riferimento sia all'importanza, sia all'imputabilità del fatto oggettivo del mancato adempimento, imputabilità che, trattandosi di prestazione a titolo gratuito, deve configurarsi necessariamente secondo le forme del dolo o della colpa grave, in relazione alla diligenza minima cui è tenuto l'onerato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 648, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)