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Sez. 1, Sentenza n. 1078 del 06/03/1992 Cc. (dep. 31/03/1992) Rv. 189745 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di consiglio | Disposizione di cui al secondo comma dell'art. 611 cod. proc. pen. - Ambito di applicazione - Indicazione.
Stato
decisa il 1992-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/189745-01

Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di consiglio

La disposizione del comma secondo dell'art. 611 cod. proc. pen. impone la trattazione in pubblica udienza dei ricorsi di cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità solo allorquando si ritenga di non provvedere a tale declaratoria bensì di dover entrare nel merito. Tale disposizione, peraltro, si riferisce non a tutti i ricorsi, bensì solo a quelli la cui sede naturale di trattazione è quella pubblica, allorquando essi possono essere eliminati con la più rapida procedura di camera di consiglio perché affetti da un vizio che ne imponga la declaratoria di inammissibilità. Essa non riguarda, invece, le ipotesi in cui la sede ordinaria di trattazione del procedimento è la camera di consiglio, alle quali si applica la diversa disciplina di cui al comma primo dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)