Sez. 3, Sentenza n. 1315 del 20/04/2016 Cc. (dep. 12/01/2017) Rv. 269356 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Rito camerale "non partecipato" ex art. 611 cod. proc. pen. - Annullamento senza rinvio di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello - Qualificazione del gravame come ricorso per cassazione - Fissazione di pubblica udienza per la prosecuzione del giudizio - Necessità - Sussistenza - Limiti.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO
Nel caso di annullamento senza rinvio, disposto nell'ambito di rito camerale "non partecipato", di un'ordinanza della Corte di appello che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, la successiva fase del giudizio di legittimità, avente ad oggetto la decisione di primo grado - una volta qualificato l'appello come ricorso per cassazione -, richiede necessariamente la fissazione di udienza pubblica, poiché, in tal caso, il diritto al contraddittorio prevale sul principio di economia processuale, salvo che non sussistano i presupposti per procedere ex art. 610 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)