Sez. L, Sentenza n. 578 del 18/01/1993 (Rv. 480304 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere | Omessa impugnazione della parte soccombente in ordine ad alcuni punti della decisione a sè sfavorevole - Introduzione di nuovi motivi di doglianza a seguito del gravame proposto dalla controparte avverso la medesima sentenza - Inammissibilità - Deroga ex art. 334 cod. proc. civ. - Esclusione.
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere
In forza del principio "tantum devolutum quantum appellatum" e della regola secondo cui nel corso del giudizio di appello possono essere illustrate le ragioni già fatte valere con l'atto di impugnazione, ma non possono essere dedotti nuovi motivi di censura non proposti, la parte soccombente in primo grado che abbia omesso di impugnare alcuni punti della decisione a sè sfavorevoli non può, a seguito del gravame proposto dalla controparte avverso la stessa sentenza, introdurre nuovi e diversi motivi di doglianza con una successiva impugnazione incidentale, in relazione al principio di consumazione del diritto di impugnazione che non trova deroga, per il caso in cui sia sopravvenuta l'impugnazione avversaria, nelle disposizioni dell'art. 334 cod. proc. civ., le quali operano solo a favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di assoluta acquiescenza alla sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)