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Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/07/2002 (Rv. 556350 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Giudizio di secondo grado - Motivi nuovi - Ammissibilità - Esclusione - Espressa statuizione di inammissibilità - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556350-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE

La comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può contenere motivi nuovi, né rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Ove, peraltro, in detto atto questi fossero stati introdotti, non è necessaria neppure un'espressa statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)