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Sez. 2, Sentenza n. 2364 del 22/04/1981 (Rv. 413124 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA - CESSIONE DELLA PROPRIA QUOTA AD UN TERZO DA PARTE DI UNO DEI CONDIVIDENTI - EFFETTI - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - POTERE DI CHIEDERE O MENO L'ATTRIBUZIONE DEL BENE EX ART 720 COD CIV - SPETTANZA AL CESSIONARIO DELLA QUOTA.*
Stato
decisa il 1981-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413124-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA - CESSIONE DELLA PROPRIA QUOTA AD UN TERZO DA PARTE DI UNO DEI CONDIVIDENTI - EFFETTI - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - POTERE DI CHIEDERE O MENO L'ATTRIBUZIONE DEL BENE EX ART 720 COD CIV - SPETTANZA AL CESSIONARIO DELLA QUOTA.*

Qualora durante il giudizio di divisione relativo ad immobile non comodamente divisibile uno dei condividenti ceda ad un terzo la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art 111 cod proc civ, per cui il cessionario di detta quota, ove intervenga nel processo, sta in giudizio in nome proprio come attuale titolare del rapporto sostanziale controverso, in qualita di parte dotata di piena autonomia processuale, mentre il cedente, che non venga estromesso dal giudizio, assume la veste di sostituto processuale, munito, in quanto tale, di un potere dispositivo subordinato alla volonta del cessionario medesimo. Ne consegue che, in siffatta situazione, il potere di chiedere o meno l'attribuzione del bene ai sensi dell'art 720 cod civ spetta al cessionario della quota, e non al cedente. (V 1685/75, mass n 375301, sulla prima parte; (V 391/73, mass n 362346).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)