Sez. 2, Sentenza n. 1685 del 02/05/1975 (Rv. 375301 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - DIVISIONE EREDITARIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI GLI EREDI - ALIENAZIONE D'UNA QUOTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DISCIPLINA SULLA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - APPLICABILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ALIENANTE IN SEDE DI LEGITTIMITA - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - DIVISIONE EREDITARIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI GLI EREDI - ALIENAZIONE D'UNA QUOTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DISCIPLINA SULLA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - APPLICABILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ALIENANTE IN SEDE DI LEGITTIMITA - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
La domanda di divisione ereditaria deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti gli eredi, i quali hanno, pertanto, veste di litisconsorti necessari. E qualora, nel corso del giudizio, uno degli eredi alieni la propria quota ad un terzo o ad altro dei condividenti, il processo deve proseguire, ai sensi dell'art 111 cod proc civ, nei confronti dell'alienante, a meno che il successore a titolo particolare non intervenga e l'alienante non venga estromesso. Da cio consegue che, ove sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio, nel giudizio di Cassazione, nei confronti dello alienante e nessuna delle parti abbia ottemperato all'integrazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. (Conf sulla prima parte 391/73, mass n 362346; (V inoltre, 1511/73, mass n 364268; 713/72, mass n 356833; (V 975/67, mass n 327236).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)