Sez. 1, Sentenza n. 5891 del 24/03/2004 (Rv. 571485 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Documenti relativi alla infrazione e alla sua contestazione - Omesso deposito da parte dell'amministrazione - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, il mancato deposito, da parte dell'amministrazione che ha irrogato la sanzione amministrativa, nel corso del giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, dei documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione, non comporta alcuna conseguenza sul piano processuale, in mancanza di un'espressa previsione nell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689; tale inosservanza assume rilevanza solo sul piano probatorio allorché l'opponente possa dimostrare la fondatezza dei motivi di opposizione unicamente sulla base di tali documenti.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)