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Sez. 2, Sentenza n. 13975 del 16/06/2006 (Rv. 589824 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inosservanza da parte dell'amministrazione del termine per il deposito dei documenti fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981 n.689 - Decadenza - Esclusione - Fondamento - Deposito tardivo - Presunzione di veridicità dei fatti dai verbalizzanti attestati come avvenuti in loro presenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589824-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, l'inosservanza da parte dell'amministrazione del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981 n.689, non implica decadenza, in difetto di espressa previsione di perentorietà, nè detto deposito tardivo fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)