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Sez. 2, Sentenza n. 597 del 09/03/1970 (Rv. 345713 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - AMMISSIBILITA E PERTINENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345713-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - AMMISSIBILITA E PERTINENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio esplicito o implicito sulla pertinenza e necessita di nuove prove in appello rispetto alle acquisizioni probatorie di primo grado e riservato al potere discrezionale del giudice di merito e, pertanto, non e sindacabile in Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)