Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 15/11/1974 (Rv. 372175 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITA - MANCANZA DI NOVITA - APPREZZAMENTO IMPLICITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITA - MANCANZA DI NOVITA - APPREZZAMENTO IMPLICITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio, ancorche implicito, dell'inammissibilita della prova per testi invocata in Sede di appello perche priva del carattere della novita, in quanto volta ad integrare ed a completare le risultanze di quella gia espletata in primo grado, non e sindacabile in Sede di legittimita. (V 597'70, mass n 345713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)