Sez. 1, Sentenza n. 9063 del 28/08/1999 (Rv. 529505 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero - Prevista come reato dal D.L. n. 31 del 1976 convertito in legge n. 159 del 1976 - Successiva depenalizzazione "ex lege" n. 455 del 1988 - Conseguenze - Sanzione amministrativa - Prescrizione - Decorrenza.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
Nel caso di illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero prevista come reato dal D.L. 4 marzo 1976 n. 31, convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976 n. 159 e depenalizzata per effetto della legge 21 ottobre 1988 n. 455, il termine di prescrizione del diritto dello Stato ad esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa decorre dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 21/10/1988 num. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)