Sez. 1, Sentenza n. 8789 del 09/09/1997 (Rv. 507723 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Illecita costituzione all'estero di disponibilità finanziarie prevista come reato dal D.L. n. 31 del 1976 convertito in legge n. 159 del 1976 - Successiva depenalizzazione ex lege n. 455 del 1988 - Sanzione amministrativa - Prescrizione - Decorrenza - Dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
Nel caso di illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero prevista come reato dal D.L. 4 marzo 1976 n. 31, convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159 e depenalizzata per effetto della legge 21 ottobre 1988, n.455, il termine di prescrizione del diritto dello Stato ad esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa decorre dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 21/10/1988 num. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)