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Sez. T, Ordinanza n. 118 del 04/01/2025 (Rv. 673675-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Alloggi di servizio dei militari - Esenzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673675-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU

In tema di IMU, l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente e immediatamente destinati a finalità istituzionali, sicché la stessa non spetta per gli alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie, laddove impiegati per esigenze di preminente carattere privato, in virtù di concessione e dietro pagamento di un canone, divenendo, in tal caso, l'utilizzatore titolare di un diritto personale di godimento atipico ed assumendo una posizione analoga a quella di un conduttore o di un comodatario.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)