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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3268 del 05/02/2019 (Rv. 652520 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Alloggi di servizio dei militari - Esenzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652520-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente ed immediatamente destinati a finalità istituzionali, sicché la stessa non spetta per gli alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie, in quanto utilizzati per esigenze di preminente carattere privato, in virtù di concessione e dietro pagamento di un canone.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)