Sez. 1, Sentenza n. 10997 del 06/05/2010 (Rv. 612868 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Ripresa dei lavori dopo la sospensione - Maggiori esborsi e pregiudizio derivanti all'appaltatore - Iscrizione di tempestiva riserva - Onere dell'appaltatore a pena di decadenza - Verbale di ripresa dei lavori - Mancanza - Rilevanza ai fini dell'adempimento dell'onere - Esclusione - Ripresa dei lavori dopo la sospensione - Obbligo dell'appaltatore - Condizioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalto di opere pubbliche, la "ratio" ed il conseguente limite di applicabilità dell'art. 16 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, il quale prevede che della ripresa dei lavori dopo la disposta sospensione debba essere compilato apposito processo verbale, risiede nell'esigenza di certezza in ordine al computo dei termini di esecuzione delle opere; ne consegue che la mancata redazione di detto verbale non fa venir meno l'onere, la cui osservanza è stabilita a pena di decadenza, di iscrizione tempestiva delle riserve da parte dell'appaltatore che intenda far valere nei confronti dell'Amministrazione il diritto ai maggiori compensi o alla reintegrazione dei pregiudizi derivanti dalla sospensione, avendo quest'ultimo comunque la possibilità di esplicare dette riserve nel registro di contabilità; detta omissione neppure fa venire meno l'obbligo per lo stesso appaltatore di continuare i lavori dopo la sospensione, qualora non sia contestata la legittimità della sospensione ed il comittente abbia disposto la ripresa dei lavori medesimi con idoneo mezzo di comunicazione (nella specie con un telegramma pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'altro contraente).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 54, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)