Sez. 3, Sentenza n. 5577 del 09/04/2003 (Rv. 562019 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Terreni destinati ad utilizzazione non agricola dal piano regolatore - Operatività della prelazione - Esclusione - Mancata approvazione del piano regolatore - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
L'affittuario coltivatore diretto del fondo confinante non ha diritto all'esercizio della prelazione agraria se il piano regolatore generale, adottato al momento della conclusione del contratto di compravendita prevede una destinazione non agricola del terreno, contrariamente a quanto contemplato dallo strumento urbanistico precedente, rimanendo irrilevante che il nuovo strumento urbanistico non sia poi approvato, in quanto l'art. 8, comma secondo, della legge n. 590 del 1965 prescinde dalla intervenuta approvazione del piano regolatore poiché la ratio della norma è quella di evitare l'applicazione di una disposizione a tutela dello sviluppo della proprietà coltivatrice laddove il procedimento amministrativo volto a cambiare la destinazione agricola del terreno sia giunto ad un grado di sviluppo sufficiente a rendere evidente la volontà della amministrazione di regolare diversamente l'assetto del territorio.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)