Sez. 3, Sentenza n. 10984 del 10/12/1996 (Rv. 501175 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Terreni destinati a utilizzazione edilizia industriale o turistica nel piano regolatore - Operatività della prelazione - Esclusione - Mancata approvazione del piano regolatore - Irrilevanza - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
L'art. 8, comma 2, legge 26 maggio 1965 n.590, secondo cui il diritto di prelazione agraria non opera rispetto a terreni che in base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, siano destinati a utilizzazione edilizia, industriale o turistica, va interpretato nel senso che sono esclusi dall'acquisto privilegiato, tenuto conto della "ratio" ispiratrice della norma, tutti i terreni la cui destinazione se pur non edificatoria, sia comunque da considerarsi urbana in contrapposizione ad agricola (nella specie il terreno compravenduto era classificato secondo il piano regolatore comunale come zona residenziale di vecchio nucleo e perciò con destinazione urbana).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)