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Sez. U, Sentenza n. 4857 del 10/03/2004 (Rv. 570934 - 01)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - IN GENERE | Tutela - Sanzioni - Esecuzione di opere pregiudizievoli - Sanzione pecuniaria alternativa alla sanzione ripristinatoria - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570934-01

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - IN GENERE

La sanzione pecuniaria, irrogata dall'amministrazione, al proprietario di un immobile di interesse artistico o storico, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ha carattere alternativo rispetto a misure di tipo ripristinatorio, al pari dell'analoga sanzione prevista dall'art. 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, previgente, e, pertanto, essa rientra nell'area dei poteri autoritativi dell'amministrazione medesima a tutela diretta di interessi pubblici. Ne consegue che la controversia, rivolta a contestare la validità ed efficacia del provvedimento applicativo di detta sanzione, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si ricollega a posizioni di interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59, Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)