Sez. U, Sentenza n. 5214 del 10/03/2005 (Rv. 579899 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - IN GENERE | Sanzione pecuniaria alternativa alla sanzione ripristinatoria - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - IN GENERE
La sanzione pecuniaria, irrogata al proprietario di un immobile di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 1497 del 1939, ha carattere alternativo rispetto a misure di tipo ripristinatorio, al pari dell'analoga sanzione prevista dall'art. 59 della legge n. 1089 del 1939, previgente, e, pertanto, rientra nell'area dei poteri autoritativi della P.A. a tutela diretta di interessi pubblici. Ne consegue che la controversia rivolta a contestare la validità ed efficacia del provvedimento applicativo di detta sanzione, non la fase relativa alla esecuzione della sanzione, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si ricollega a posizioni di interesse legittimo.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59, Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)