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Sez. 2, Sentenza n. 1680 del 29/01/2015 (Rv. 634966 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO | Elencazione di cui all'art. 1117 cod. civ. - Natura esemplificativa - Presunzione di parte comune - Limiti - Beni oggettivamente destinati al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634966-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO

In tema di condominio, l'art. 1117 cod. civ. contiene un'elencazione solo esemplificativa e non tassativa dei beni che si presumono comuni poiché sono tali anche quelli aventi un'oggettiva e concreta destinazione al servizio comune, salvo che risulti diversamente dal titolo, mentre, al contrario, tale presunzione non opera con riguardo a beni che, per le proprie caratteristiche strutturali, devono ritenersi destinati oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)