Sez. 3, Sentenza n. 6175 del 13/03/2009 (Rv. 607656 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO | Elencazione di cui all'art. 1117 cod. civ. - Natura - Presunzione di parte comune - Sussistenza - Prova contraria - Onere - Necessità - Riferimento al regolamento di condominio o alle tabelle millesimali come di proprietà esclusiva - Insufficienza - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO
In tema di condominio, i beni indicati dall'articolo 1117 cod. civ., con elencazione non tassativa ma solo esemplificativa, si intendono comuni per presunzione derivante sia dall'attitudine oggettiva che dalla concreta destinazione degli stessi al servizio comune. La parte che voglia vincere tale presunzione ha l'onere di fornire la prova contraria, non potendo al riguardo valere nè le risultanze del regolamento condominiale né l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un condomino. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la responsabilità di un condominio per i danni conseguenti ad un allagamento causato dal difettoso funzionamento di una pompa di drenaggio, utilizzata dall'intero condominio per lo scarico delle acque, benché collocata in un locale di proprietà individuale non autonomamente accessibile per il condominio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)